Fondo nuovi nati

A chi è rivolto

Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.

In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione (per quelli nati nel 2009 la richiesta può essere inviata entro il mese di dicembre 2010).
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%
In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.